Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Riferimenti normativi
Sezione relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali, come indicato all'art. 28, c. 1 del d.lgs. 33/2013 Art. 28Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali 1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e leprovince pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, deldecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionalie provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate aciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento edell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gliatti e le relazioni degli organi di controllo.