Tipologie di Procedimento


Riferimenti normativi


Sezione relativa alle tipologie di procedimento, come indicato all'art. 35, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013 Art. 35Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alletipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascunatipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tuttii riferimenti normativi utili;b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente airecapiti telefonici e alla casella di posta elettronicaistituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competenteall'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome delresponsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapititelefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documentida allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi ifac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione acorredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti oatti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai qualirivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso conindicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselledi posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere leinformazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;f) il termine fissato in sede di disciplina normativa delprocedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimentoespresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazionepuo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovveroil procedimento puo' concludersi con il silenzio assensodell'amministrazione;h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso delprocedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casidi adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per lasua conclusione e i modi per attivarli;i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibilein rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmentenecessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, ilpotere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere,con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di postaelettronica istituzionale;n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali,facendone rilevare il relativo andamento.2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso dimoduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessapubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anchein assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione nonpuo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli oformulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deveinvitare l'istante a integrare la documentazione in un terminecongruo. 
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